Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) è un tecnico incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 comma 1 lettera a del D. Lgs. 81/08.
Il C.S.E. ha l’obbligo di coordinare i lavori nel corso della fase realizzativa, con attività di coordinamento di vario genere che si possono suddividere in:
• attività preliminari, cioè quelle che precedono la consegna dei lavori;
• attività di sistematico coordinamento e sopralluoghi di sicurezza;
• aggiornamento e integrazione del Piano di Sicurezza (PSC);
• attività straordinarie, ovvero contestazioni scritte e/o segnalazioni al Committente;
• verifica delle parti generali del PSC e verifica POS;
• aggiornamento del Fascicolo Informativo.
Attività preliminari: sono le attività del CSE temporalmente comprese tra l’aggiudicazione e la consegna dei lavori. Sono finalizzate all’illustrazione del PSC, procedure e ruoli, alla conoscenza reciproca con l’organizzazione dell’Appaltatore, alle procedure di verifica del POS.
Queste attività comprendono:
Riunione preliminare di coordinamento, nella quale si illustrano:
– la struttura del PSC;
– le procedure di verifica, adeguamento ed integrazione del PSC;
– la struttura del POS;
– le procedure di ammissione in cantiere di subappaltatori;
– il ruolo e le responsabilità del CSE e dell’organigramma delle imprese.
Gli strumenti che potranno essere utilizzati durante la Riunione preliminare di coordinamento sono: presentazioni power point; copia del PSC completo di elaborati grafici.
• Verifica POS dell’Appaltatore: prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore consegna al CSE il proprio POS, redatto secondo i contenuti minimi definiti all’ ALLEGATO XV e di quanto richiesto dal PSC. L’Appaltatore non può dare inizio alle lavorazioni senza che il CSE abbia espresso per iscritto parere di idoneità e conformità del POS presentato. Il parere può essere accompagnato da prescrizioni che ne condizionano l’effetto.
Attività richiesti periodiche: sono le attività che il Coordinatore deve eseguire periodicamente per assicurare l’osservanza di quanto disposto nel P.S.C. e possono comprendere:
• riunioni di coordinamento della sicurezza.
La riunione risponde agli obblighi previsti dall’art.5, comma 1, lettera c) del D.Lgs.528/99: deve quindi contribuire ad organizzare tra le imprese in cantiere coordinamento, cooperazione e informazione. Il verbale della riunione è sottoscritto da tutti i partecipanti.
• Sopralluogo di sicurezza
Il sopralluogo risponde agli obblighi previsti dall’art.92, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08: ha lo scopo di verificare l’applicazione di quanto previsto dal PSC e lo svolgimento delle lavorazioni secondo la corretta applicazione delle procedure di lavoro. In caso di riscontro diretto di una situazione di rischio grave e imminente, il CSE sospende la lavorazione stessa e specifica i provvedimenti atti al ripristino delle condizioni di sicurezza. Tale atto è immediatamente verbalizzato dal CSE e firmato per accettazione dal Responsabile della Sicurezza dell’Appaltatore. Il lavoro potrà riprendere dopo la verifica da parte del CSE dell’avvenuta adozione dei provvedimenti.
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